La nova causae propositio nel sistema del m.p. Mitis Iudex
- Dettagli
- Categoria: Dissertationes Series Canonica
- Visite: 104
Valeria Ciardo
Dissertationes Series Canonica LXXIV – ESC 2024
ISBN: 979-12-5482-343-9 (pdf) - Pagine: 194 pp.
Prezzo ebook: € 0,99
Questo lavoro si propone di indagare con occhio critico l’istituto della nova causae propositio, quale mezzo di impugnazione che, posto a garanzia della verità, si è trovato ad essere oggetto della riforma promossa dal m.p. Mitis Iudex. Il testo, senza pretese di esaustività, traccia un percorso storico che, a partire da Graziano, conduce alla connotazione dell’istituto della nova causae propositio. Il m. p. Mitis Iudex abrogando l’obbligo della doppia sentenza conforme ha modificato radicalmente l’intero sistema processuale.
In particolare, il ruolo della nova causae propositio, a seguito della citata riforma, risulta modificato, forse accentuato, o forse ancora “declassato” dall’abrogazione dell’obbligo della doppia sentenza conforme, alla luce del termine breve e perentorio per poter proporre l’appello e dal fatto che, ai sensi dell’attuale can. 1679 CIC, “la sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva”, ed anche dal disposto del nuovo can. 1681 CIC che prevede: “Se è stata emanata una sentenza esecutiva, si può ricorrere in qualunque momento al tribunale di terzo grado per la nuova proposizione della causa a norma del can. 1644, adducendo nuovi e gravi argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell’impugnazione”. Sebbene l’intento della riforma fosse quello di favorire la celerità dei processi, permangono pur sempre problematiche legate alla giustizia non indifferenti, ma anche questioni interpretative in ordine alla diversità di trattamento riservato alle sentenze affermative e a quelle negative della nullità del matrimonio.
L'iter storico che vede protagonista la nova causae propositio, porta inevitabilmente a concludere che tale istituto, posto a garanzia della verità, oggi abbia perso il rigore che ne garantiva la “straordinarietà”. Invero, proprio la forza di tale mezzo di impugnazione è andata affievolendosi in ragione dell’abrogazione dell’obbligo della doppia conforme; non è infatti un caso che la restitutio in integrum venisse qualificata come il mezzo di impugnazione del giudicato mentre la nova causae propositio il mezzo di impugnazione della doppia sentenza conforme nelle cause sullo stato delle persone. In ragione di ciò, attualmente la sua collocazione appare confusa.
Se la riforma da un lato, “almeno apparentemente” ha reso più celere il processo di nullità del matrimonio abrogando l’obbligo della doppia conforme in favore di una sola sentenza divenuta esecutiva, dall’altro però non risolve il problema legato alla vicinanza del giudice al fedele, perché espressamente afferma la competenza del tribunale di terzo grado.
A fronte di giudizi indubbiamente più celeri, maggiori tuttavia potrebbero essere le impugnazioni, sia perché il termine perentorio per proporre l’appello è breve, e sia perché il rischio di una sentenza non rispondente a verità è più alto.